Bonus giovani: requisito dell’incremento occupazionale netto

L’INPS comunica l’aggiornamento del modulo di domanda già in uso per la richiesta dell’esonero “Giovani” in considerazione del nuovo requisito dell’incremento occupazionale netto (INPS, messaggio 18 giugno 2025, n. 1935).  

La legittima fruizione dell’esonero contributivo di cui al comma 1 dell’articolo 22 del decreto Coesione (D.L. n. 60/2024, convertito in Legge n. 95/2024), per le assunzioni/trasformazioni di giovani effettuate a decorrere dal 1° luglio 2025, è subordinata al rispetto del requisito dell’incremento netto dell’occupazione.

 

Lo ha precisato il Ministero del lavoro e delle politiche sociali all’esito del negoziato per la riprogrammazione del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027 con la Commissione europea. 

 

In particolare, la nuova condizione di ammissibilità già prevista per poter beneficiare dell’esonero “Donne” di cui all’articolo 23 del decreto Coesione e per l’esonero “Giovani” di cui al comma 3 dell’articolo 22 del medesimo decreto, viene ora estesa anche per l’esonero “Giovani” di cui al comma 1 dell’articolo 22 in argomento.

 

Pertanto, per poter beneficiare dell’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali, per le assunzioni di giovani under 35 con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o per le trasformazioni del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato, i datori di lavoro, a decorrere dal 1° luglio 2025, dovranno rispettare l’ulteriore requisito dell’incremento occupazionale netto.

 

Conseguentemente, con il messaggio in oggetto, l’INPS comunica che il modulo di domanda già in uso per la richiesta dell’esonero “Bonus Giovani” è stato implementato con l’inserimento della seguente dichiarazione da rilasciare ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445: “la legittima fruizione dell’esonero ex art. 22, comma 1, del decreto-legge 60/2024, per le assunzioni/trasformazioni effettuate a decorrere dal 1° luglio 2025, è subordinata alla realizzazione e al mantenimento dell’incremento occupazionale netto”.   

 

Compilazione e presentazione del modello per il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali

Il Ministero delle imprese e del made in Italy ha stabilito le modalità e i termini per la presentazione telematica dei modelli di comunicazione relativi al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali materiali 4.0 (Ministero delle imprese e del made in Italy, decreto 16 giugno 2025).

Il decreto direttoriale del 15 maggio 2025 ha già avuto modo di definire il contenuto, le modalità e i termini di invio del modello di comunicazione per gli investimenti in beni strumentali materiali nuovi relativi al periodo 2025-2026.

 

A seguire, il nuovo provvedimento del 16 giugno ha stabilito i termini a partire dai quali le imprese possono presentare il modello di comunicazione attraverso i servizi informatici del GSE.

 

Tale modello di comunicazione può, dunque, essere presentato a decorrere dal 17 giugno 2025. La trasmissione deve avvenire esclusivamente tramite il sistema telematico per la gestione della misura, disponibile nella sezione “Transizione 4.0” del sito internet del GSE, accessibile tramite SPID e utilizzando il modello editabile disponibile.

 

Oltre ciò, al Decreto direttoriale 15 maggio 2025 sono state apportate le seguenti modificazioni:

  • l’articolo 1, comma 3 è stato riformulato per ribadire che sarà un successivo decreto direttoriale a individuare i termini per la disponibilità del modello in formato editabile e la sua trasmissione telematica tramite il GSE;

  • l’articolo 2, comma 3, è stato sostituito dal seguente: “Entro 30 giorni dall’invio del modello di comunicazione in via preventiva, l’impresa trasmette nuovamente il modello in via preventiva con l’indicazione della data e dell’importo del pagamento relativo all’ultima quota dell’acconto per il raggiungimento del 20 per cento del costo di acquisizione. In caso di indisponibilità di risorse, i 30 giorni decorrono dalla data della comunicazione del GSE di cui all’art.2, comma 9, del presente decreto. Fermo restando l’obbligo di invio della comunicazione di cui al presente comma, per i beni oggetto di leasing finanziario il pagamento di quote per il raggiungimento del 20 per cento del costo di acquisizione di cui al periodo precedente si considera soddisfatto con la stipula del contratto di leasing e l’impegno assunto con il fornitore dalla società di leasing con la sottoscrizione dell’ordine di acquisto”;

  • l’articolo 2, comma 6, è stato riscritto come segue: “Per le imprese che, alla data di pubblicazione del presente decreto, hanno comunicato tramite il modello di cui all’allegato 1 al decreto direttoriale 24 aprile 2024, investimenti di cui al comma 446 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, in via preventiva ovvero di completamento, ai fini della prenotazione delle risorse rileva l’ordine cronologico di invio della comunicazione in via preventiva già trasmessa, a condizione che, entro 30 giorni dalla data individuata dal decreto direttoriale di cui all’articolo 1, comma 3, trasmettano il modello di comunicazione di cui al presente decreto in via preventiva, ovvero di completamento, fermo restando che occorrerà adempiere anche a quanto disposto dai commi 3 e 4 del presente articolo entro i tempi ivi indicati. Le imprese di cui al periodo precedente, che non adempiono alle indicazioni di cui al presente comma entro il termine ivi previsto, devono ripresentare il modello di comunicazione secondo le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo e ai fini della prenotazione delle risorse rileva l’ordine cronologico di invio della nuova comunicazione in via preventiva”;

  • la nuova formulazione dell’articolo 2, comma 7 ora prevede quanto segue: “il credito d’imposta prenotato è il credito massimo fruibile in compensazione. Il credito d’imposta effettivamente fruibile è determinato sulla base del minor valore tra i crediti comunicati secondo le disposizioni di cui al presente articolo. Al perfezionamento dell’invio del modello di comunicazione di cui al presente decreto, l’impresa ottiene una ricevuta di avvenuto invio del modello, con l’indicazione del credito d’imposta prenotato ovvero dell’indisponibilità delle risorse di cui al citato comma 446″;

  • il nuovo articolo 2, comma 9, ha infine stabilito che in caso di indisponibilità (anche parziale) delle risorse, le comunicazioni si intendono comunque trasmesse. Se nuove risorse dovessero rendersi disponibili, il GSE ne darà comunicazione all’impresa seguendo l’ordine cronologico di trasmissione delle comunicazioni iniziali.

Le imprese che hanno già presentato comunicazioni con il precedente modello del decreto del 24 aprile 2024 avranno 30 giorni dalla data di apertura della piattaforma per conformarsi alle nuove modalità, preservando la priorità nell’ordine cronologico di prenotazione delle risorse.

CCNL Metalmeccanica Cooperative: firmato il contratto di rinnovo

Previsti 200,00 euro di aumenti retributivi e miglioramento delle tutele e dei diritti dei lavoratori

Il 18 giugno 2025, le Parti sociali hanno sottoscritto il rinnovo del CCNL di settore che interessa gli oltre 15 mila lavoratori in Italia. Le novità riguardano gli aspetti sociali come maternità, diritto allo studio e malattia. 

Inoltre, è stato stabilito un aumento salariale di 200,00 euro al livello C3 e riparametrati per tutti i livelli, con l’attivazione della clausola di salvaguardia in caso di inflazione superiore alle previsioni. 

Viene migliorata la previdenza e sanità complementari, incrementate le misure sociali ed esteso le tutele ai precari e ai lavoratori negli appalti e rafforzato la sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Infine, rispetto all’orario è stato ottenuto il riconoscimento di 8 ore in più per chi lavora a 21 turni e l’ impegno delle aziende ad incentivare forme di riduzione di orario nelle singole realtà produttive, in base al sistema organizzativo. 

CCNL Cinematografia: nuove proposte economiche

Previsti aumenti pari a 360,00 euro

Lo scorso 12 giugno si è svolto l’incontro tra Anica e le delagazioni sindacali per il rinnovo della parte economica del  CCNL Industria Cinematografica.

Anica ha accettato la proposta economica dei sindacati sull’aumento dei minimi pari a 360,00 euro nelle seguenti tranches:

– dal 1° luglio 2025: 90,00 euro

– dal 1° luglio 2026: 90,00 euro

– dal 31 luglio 2027: 90,00 euro

– dal 31 dicembre 2027: 90,00 euro.

Previsto anche un importo a tiolo di Una Tantum per il periodo di vacanza contrattuale.

La Parte datoriale ha proposto, invece, la soluzione dell’erogazione degli importi così definiti:

– 1° gennaio 2025: 45,00 euro

– 1° luglio 2025: 45,00 euro

–  1° luglio 2026: 90,00 euro

– 1° luglio 2027: 90,00 euro

– 1°gennaio 2028: 90,00 euro.
Il prossimo incontro per la definizione della parte economica è fissato per il 20 giugno.

CCNL Sanità-Personale non medico: siglata l’ipotesi di accordo per il triennio 2022-2024



L’accordo prevede aumenti retributivi medi pari a 172,00 per 13 mensilità e l’introduzione della tutela da aggressioni


Il 18 giugno 2025 l’Aran e le Parti sindacali hanno sottoscritto l’ipotesi di accordo relativa al personale del Comparto Sanità-Personale non medico per il triennio 2022-2024. Il rinnovo riguarda oltre 581.000 dipendenti, compresi quelli che lavorano nella sezione della ricerca sanitaria.


 


Le novità inserite nell’accordo riguardano il trattamento normo-economico del personale che contribuisce a migliorare e valorizzare le competenze professionali. A tal proposito, è stata ampliata la platea dei possibili dipendenti che possono accedere all’area di elevata qualificazione. Infatti, oltre alla laurea magistrale, accompagnata da un incarico di funzione di almeno 3 anni, è stata introdotta la possibilità di accesso per il personale con laurea triennale e con incarico di funzione di almeno 7 anni o in possesso di titoli di studio equipollenti, sempre con almeno 7 anni di incarico di funzione.


 


A tal proposito, c’è anche la possibilità di coniugare lo straordinario in presenza di incarico fino al valore di 5.000,00 euro. Sono state introdotti strumenti di age management e la possibilità di fruire delle ferie anche ad ore. Inoltre, è stata introdotta la specifica tutela per il personale oggetto di aggressioni da parte di terzi, con il patrocinio legale da parte dell’Azienda e la possibilità, se richiesta dal dipendente, di beneficiare di un supporto psicologico.


 


Aggiornate anche le indennità di specificità infermieristica e di tutela del malato, l’indennità di pronto soccorso con un meccanismo di distribuzione delle risorse tra regioni in linea con quanto previsto dal contratto dell’area. 


L’aumento medio mensile previsto è pari a 172,00 euro per 13 mensilità. Di seguito gli importi per l’area di Elevata qualificazione per 12 mensilità a cui aggiungere la 13a mensilità.




















Area Minimo da 1.1.2024
Elevata qualificazione 34.634,49
Professionisti della salute e dei funzionari 24.918,93
Assistenti 22.961,79
Operatori 21.545,34
Personale di supporto 20.419,05










Profilo Minimo da 1.1.2024
Ricercatore sanitario 26.744,35
Collaboratore professionale di ricerca sanitaria 24.918,93

 

Calamità naturali: le disposizioni per le agevolazioni previdenziali nel settore agricolo

Fornite le indicazioni per i beneficiari del Fondo di solidarietà nazionale (INPS, circolare 16 giugno 2025, n. 103).

L’INPS ha illustrato le disposizioni per l’applicazione delle agevolazioni previdenziali nel settore agricolo dei danni subiti da calamità naturali e da epizoozie e organismi nocivi ai vegetali. In sostanza, l’INPS ha fornito indicazioni utili per i beneficiari del Fondo di solidarietà nazionale in cui sono stanziate le risorse finanziarie necessarie per azionare gli interventi finanziari in seguito agli eventi aversi sopra citati.

Il Fondo in questione prevede le seguenti tipologie di intervento:

– interventi ex ante di tipo assicurativo;
– interventi compensativi ex post esclusivamente nel caso di danni a produzioni, strutture e impianti produttivi non inseriti nel -Piano di gestione dei rischi in agricoltura;
– interventi compensativi ex post, che consistono in contributi in conto capitale concessi a titolo di indennizzo in caso di danni causati alle strutture aziendali e alle scorte; 
– interventi di ripristino delle infrastrutture connesse all’attività agricola, tra cui quelle irrigue e di bonifica, compatibilmente con le esigenze primarie delle imprese agricole.

In particolare, l’INPS ha comunicato che dal 16 giugno 2025 (data di pubblicazione della circolare in commento), saranno progressivamente resi disponibili, nel Cassetto previdenziale del contribuente, i moduli di richiesta degli esoneri contributivi (uno per ogni decreto di declaratoria che dispone il riconoscimento degli esoneri in parola) che potranno essere utilizzati dai datori di lavoro agricolo e dai lavoratori autonomi agricoli, che hanno subito danni relativi a eventi per i quali è stata prevista la concessione di aiuti compensativi.

Fondo Espero: pubblicata la circolare informativa di adesione per il personale scolastico

L’iscrizione riguarda il personale assunto dopo il 1° gennaio 2019

La Flc-Cgil ha reso noto, tramite comunicato, la pubblicazione della circolare n. 133215 dell’11 giugno 2025 relativa all’avvio delle nuove procedure di adesione al Fondo Espero, secondo il principio del consenso informato. Il provvedimento scaturisce dalla Legge di Bilancio 2018 e dall’intesa, sottoscritta il 16 novembre 2023, tra Aran e le OO.SS. che hanno istituito il fondo. Il provvedimento, come evidenziato dalle OO.SS. viene attivato in ritardo a causa di alcuni problemi riguardanti la riservatezza dei dati emersi nel corso delle interlocuzioni tra Ministero dell’istruzione e del merito, Ministero economia e finanza e il garante della privacy.

 

Nella fattispecie, la procedura di iscrizione al fondo riguarda il personale della scuola assunto dopo il 1° gennaio 2019 a tempo indeterminato che riceverà un’informatica dall’Amministrazione, se già in servizio a tempo indeterminato o al momento dell’assunzione. Successivamente, le scuole registreranno sulla piattaforma SIDI la data entro la quale hanno consegnato i documenti. Da quel momento in poi parte il conteggio di 9 mesi nel corso dei quali ogni lavoratore può autonomamente comunicare al Fondo, mediante l’istanza disponibile nell’area Polis, se desiderano aderire o meno.

 

Inoltre, entro il 10 del mese successivo allo scadere dei 9 mesi, l’Amministrazione scolastica comunicherà ai diretti interessati l’avvenuta adesione, compreso il link al sito al fine di poter esercitare, entro 30 giorni, il diritto di recesso o perfezionare l’iscrizione. 

Decreto fiscale: le novità in Gazzetta Ufficiale

Il D.L. 17 giugno 2025, n. 84, che introduce disposizioni urgenti in materia fiscale è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138/2025. Il documento modifica il trattamento fiscale di particolari spese per lavoratori dipendenti e autonomi, aggiorna le regole sul riporto delle perdite, le disposizioni sulle società estere controllate e la documentazione sui disallineamenti da ibridi. Vengono previste, inoltre, la proroga per l’approvazione delle delibere IMU, nuove norme per le agevolazioni sul biodiesel, modifiche allo split payment e differimenti di termini fiscali.

Modifiche alla disciplina del trattamento fiscale di particolari spese per i lavoratori dipendenti e autonomi e della tassazione dei redditi di lavoro autonomo e dei redditi diversi
Con il nuovo Decreto fiscale (articolo 1) vengono apportate numerose modifiche al TUIR:

  • all’articolo 17, comma 1, lettera g-ter) viene soppressa la parte che include le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni e società che esercitano un’attività artistica o professionale produttiva di reddito di lavoro autonomo;

  • all’articolo 51, comma 5 dopo le parole “I rimborsi delle spese” vengono inserite le seguenti: “, sostenute nel territorio dello Stato,”;

  • all’articolo 54 vendono inseriti tre nuovi commi: Comma 2-bis “In deroga a quanto previsto al comma 2, lettera  b), le somme percepite a titolo di rimborso delle spese, sostenute nel territorio dello Stato, relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, concorrono alla formazione del reddito se i pagamenti non sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241″. Comma 3-bis “gli interessi e gli altri proventi finanziari di cui al capo III, percepiti nell’esercizio di arti e professioni, costituiscono redditi di capitale”. Comma 3-ter “Le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni e società che esercitano un’attività artistica o professionale, ivi comprese quelle in società tra professionisti e in altre società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel  sistema ordinistico di cui all’articolo 177-bis, costituiscono redditi diversi”;

  • all’articolo 54-ter viene aggiunto il comma 5-bis “Nei casi disciplinati dai commi 2 e 5 le spese, sostenute nel territorio dello Stato, relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono deducibili a condizione che i pagamenti siano stati eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241″.

  • all’articolo 54-septies viene aggiunto il comma 6-bis: la deducibilità delle spese (vitto, alloggio, viaggio e trasporto con autoservizi pubblici non di linea sostenute nel territorio dello Stato), comprese quelle sostenute direttamente come committente o rimborsate analiticamente a dipendenti o altri lavoratori autonomi, è ammessa a condizione che i pagamenti siano eseguiti con versamento bancario o postale o altri sistemi di pagamento tracciabili;

  • all’articolo 109 vengono inseriti i comma 5-bis e 5-ter: le spese di vitto e alloggio e quelle per viaggio e trasporto con autoservizi pubblici non di linea, sostenute nel territorio dello Stato, nonché i relativi rimborsi analitici, sono deducibili a condizione che i pagamenti siano stati eseguiti con versamento bancario o postale o altri sistemi di pagamento tracciabili. Le stesse spese (vitto, alloggio, viaggio e trasporto) sostenute nel territorio dello Stato per prestazioni di servizi commissionate a lavoratori autonomi, nonché i relativi rimborsi analitici, sono deducibili alle condizioni del comma 5-bis;

  • l’articolo 1, comma 81, lettera b) della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 è abrogato.

Al TUIR sono apportate altre modifiche riguardo al regime di riporto delle perdite (articolo 2 D.L. n. 84/2025).
In particolare, la formula per la riduzione dell’importo delle perdite riportabili viene modificata da un prodotto tra conferimenti/versamenti e un rapporto tra valori patrimoniali a un importo pari al doppio della somma dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data di riferimento delle perdite (Articolo 84, comma 3-ter).
Analoga modifica viene introdotta per il riporto delle perdite in caso di fusioni, sostituendo la formula precedente con un importo pari al doppio della somma dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data di efficacia della fusione (Articolo 172, comma 7).
Infine, viene stabilito che alla società conferitaria si applichino le disposizioni di cui all’articolo 173, comma 10, riferendosi alla società beneficiaria della scissione e al patrimonio netto dell’ultimo bilancio chiuso prima del conferimento (nuovo comma 5-bis articolo 176).

All’articolo 3 del nuovo Decreto fiscale vengono, poi, introdotte modifiche alle disposizioni riguardanti la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni, prevedendo l’eliminazione del riferimento alle entità “collegate”. Tale modifica si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023.

Il D.L. 17 giugno 2025, n. 84, prevede anche modifiche alle disposizioni riguardanti le società estere controllate, intervenendo sull’articolo 167 del TUIR. Nello specifico viene modificato il criterio di calcolo per l’allocazione di un importo e viene stabilito che la tassazione effettiva debba essere considerata non inferiore al 15% per i soggetti controllanti che, rispetto alle loro controllate estere, corrispondono un importo pari al 15% dell’utile contabile netto dell’esercizio, nel rispetto delle direttive UE. Questo importo non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP. Vengono anche aggiunte specificazioni per includere nell’imposta estera pagata anche l’imposta minima nazionale equivalente dovuta dal soggetto controllato non residente

A seguire, l’articolo 6 del nuovo decreto stabilisce che i comuni che non hanno adottato entro il 28 febbraio 2025 la delibera di approvazione del prospetto delle aliquote IMU possono farlo entro il 15 settembre 2025.

L’articolo 8, poi, apporta modificazioni alla decorrenza delle disposizioni fiscali del Terzo settore.

L’articolo 10 modifica la normativa IVA eliminando una specifica previsione relativa allo “split payment“, con decorrenza dal 1° luglio 2025.

 

Inoltre, ai sensi dell’articolo 12, le dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, il cui termine di presentazione scadeva il 31 ottobre 2024, vengono considerate tempestive se presentate entro l’8 novembre 2024.

 

Infine, per il 2025, vengono differiti i termini di versamento del primo acconto 2025 e del saldo 2024 dal 21 luglio 2025 (anziché 30 giugno 2025) e, quindi, 20 agosto 2025 con maggiorazione dell’0,4%, per i soggetti ISA e forfetari (articolo 13 decreto fiscale).

Cipl Edilizia Artigianato Rieti: siglato il rinnovo



Confermate e rielaborate le indennità speciali previste dal Cipl di settore


Il giorno 28 maggio 2025 Anaepa Confartigianato e Feneal-Uil,  Filca-Cisl, Fillea-Cgil hanno siglato il rinnovo del CIPL  per i dipendenti delle imprese edili e affini della provincia di Rieti, con decorrenza dal 1° gennaio 2025.


Le principali novità riguardano la disciplina delle indennità speciali:


a) per l’indennità di mensa gli importi sono rimodulati come segue:

















Livello Dal 1° aprile 2025
OPERAI

(su base oraria per ogni ora di lavoro ordinaria)

0,95
IMPIEGATI (su base giornaliera) 7,65
IMPIEGATI CALCESTRUZZO

(su base oraria per ogni ora di lavoro ordinaria)

1,09
IMPIEGATI CALCESTRUZZO (su base giornaliera) 8,79

b) è stata prevista un’indennità di trasporto mensile pari al costo degli abbonamenti mensili per i mezzi pubblici urbani ed extraurbani utilizzati per il tragitto casa – lavoro, previa presentazione di adeguata certificazione.


In alternativa al rimborso mensile, qualora raggiungere il luogo di lavoro con i mezzi pubblici sia impossibile o molto difficoltoso, viene riconosciuta un’indennità oraria di trasporto:


0,36 euro a partire dal 1° aprile 2025;
0,37 euro a partire dal 1° ottobre 2025.


c) è stata riconosciuta un’indennità per il lavoro in galleria pari a 0,60 euro per ogni ora di lavoro prestato.


d) è stata riconosciuta l’indennità di reperibilità solo per il periodo in cui il lavoratore è in attesa di una chiamata dell’azienda e il suo importo ammonta a:


40,00 euro giornalieri per i giorni non lavorativi (sabato, domenica, festivi);
30,00 euro settimanali per i giorni feriali: 


e) l’indennità giornaliera di alta montagna per i lavoratori che operano in zone montane è stata prevista a partire dal 1° aprile 2007 nella misura di:
3,32 euro per chi lavora sopra i 1000 metri s.l.m.;
3,87 euro per chi lavora sopra i 1200 metri s.l.m.


f) si stabilisce un’indennità giornaliera per i lavoratori addetti alla guida di automezzi (pulmini, furgoni, ecc.) utilizzati per il trasporto del personale aziendale in trasferta, pari al 5% degli elementi della retribuzione.
Tale indennità è pari al 5% degli elementi di cui al punto 3 dell’art. 24 del CCNL.


g) è stata prevista un’indennità giornaliera di trasferta per i lavoratori inviati a prestare servizio fuori dal comune di assunzione il cui importo varia in base alla distanza del luogo di lavoro abituale:


-10% se la distanza è tra 15 km e 50 km.
-15% se la distanza è tra 51 km e 100 km.
-20% se la distanza supera i 101 km.
Questa percentuale viene calcolata sugli elementi retributivi per ogni ora di lavoro effettivo.


h) si stabilisce un’indennità di 5,00 euro su base giornaliera per gli addetti alle operazioni di stesura del manto bituminoso.
Viene, infine, stabilito l’EVR nella misura del 4% dei minimi tabellari per l’anno 2025.

CCNL Edilizia (Federterziario): stabiliti gli aumenti retributivi



Dal 1° aprile 2025 operano i nuovi minimi retributivi


Con Verbale di accordo firmato il 13 maggio 2025, le Parti sociali Confimi Industria Edilizia, Federcepicostruzioni, Federterziario, Finco, Ugl, Ceuq e Ancl hanno determinato i nuovi minimi, con decorrenza dal 1° aprile 2025, riparametrati su tutti i livelli di inquadramento come stabiliti nella seguente tabella.


























Livelli Minimi dal 1° aprile 2025
VII 2.302,17
VI 2.063,45
V 1.719,54
IV 1.604,90
III 1.490,27
II 1.341,24
I 1.146,36